Termini e condizioni generali per i fornitori

SMART PLACE

1. DEFINIZIONI
1.1 Per «Società» si intende Smart Place AG, comprese le sue affiliate.
1.2 Per «Fornitore» si intende la parte contraente che fornisce beni e/o servizi.
1.3 Per «Merci» si intendono tutti i materiali, i componenti, gli assiemi, le attrezzature o altri prodotti ordinati dalla società.
1.4 Per «Servizi» si intendono tutti i servizi forniti dal fornitore nell'ambito di un ordine di acquisto.
1.5 «PO» indica l'Ordine di acquisto emesso dalla Società.
1.6 Per «Specifiche» si intendono i requisiti tecnici o di qualità concordati, tra cui CE, RoHS, REACH e tutti gli standard applicabili.
1.7 Per «Luogo di consegna» si intende il luogo designato dalla Società per la consegna.
1.8 Per «Giorno lavorativo» si intende dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi svizzeri.

2° AMBITO
2.1 I presenti Termini si applicano a tutti gli ordini di acquisto emessi dalla Società.
2.2 I termini e le condizioni generali del Fornitore non si applicano, a meno che non siano espressamente accettati per iscritto dalla Società.
2.3 Non viene creata alcuna partnership, agenzia o rapporto di lavoro.

3. ORDINI E PREZZI
3.1 Gli ordini di acquisto sono vincolanti solo se emessi per iscritto (inclusa e-mail o sistema ERP).
3.2 Il Fornitore confermerà l'accettazione entro cinque (5) giorni lavorativi. La mancata conferma sarà considerata accettazione.
3.3 I prezzi sono fissi e includono l'imballaggio, gli incoterms di consegna possibili sono EXW, FOB, DAP (Incoterms 2020).
3.4 Qualsiasi aumento di prezzo deve essere notificato con almeno sessanta (60) giorni di anticipo ed è valido solo previa accettazione scritta da parte della società.

4° PAGAMENTO
4.1 Le fatture vengono emesse dopo la consegna della merce o il completamento dei servizi.
4.2 I termini di pagamento standard sono [30/45/60] giorni netti dal ricevimento di una fattura corretta e dall'accettazione dei prodotti/servizi.
4.3 La Società può compensare gli importi dovuti con richieste di risarcimento per difetti, pagamenti in eccesso o danni.

5A CONSEGNA
5.1 Le date di consegna nel PO sono vincolanti.
5.2 Il fornitore deve informare immediatamente l'azienda di qualsiasi rischio di ritardo.
5.3 In caso di ritardo non dovuto a cause di forza maggiore, la Società può: a) annullare l'ordine in tutto o in parte senza costi; b) fornire beni/servizi sostitutivi a spese del fornitore; c) richiedere il risarcimento dei danni per le perdite subite; d) applicare danni liquidati dello 0,5% a settimana del valore ritardato, massimo 5%.
5.4 Trasferimento della proprietà e del rischio al momento della consegna nel luogo di consegna, salvo diverso accordo.
5.5 Le consegne parziali sono consentite solo previa approvazione scritta.

6. GARANZIA DELLA QUALITÀ
6.1 Il Fornitore deve mantenere un sistema di gestione della qualità certificato in conformità alla norma ISO 9001 o equivalente. La Società si riserva il diritto di richiedere prove della certificazione ed eseguire controlli di qualità presso le strutture del fornitore.
6.2 Le merci devono essere: a) nuove, inutilizzate e prodotte da fonti originali e approvate (non sono consentite parti contraffatte o di mercato grigio); b) conformi alle specifiche, ai disegni, agli standard di settore e a tutte le leggi applicabili (CE, RoHS, REACH, WEEE, minerali di conflitto, direttive di sicurezza); c) prive di difetti di progettazione, materiali e lavorazione.
6.3 Ogni consegna deve includere: a) Certificato di conformità (CoC) con riferimento all'ordine di acquisto e al numero di lotto/lotto; b) tracciabilità completa del lotto di produzione, incluso codice data e sito di produzione; c) documentazione del Paese di origine e classificazione doganale; d) Schede di sicurezza dei materiali (MSDS) se applicabili; e) durata di conservazione e condizioni di conservazione ove pertinenti (ad esempio adesivi, batterie, semiconduttori).
6.4 Il Fornitore deve informare immediatamente la società per iscritto di eventuali problemi di qualità o affidabilità rilevati dopo la consegna, inclusi guasti sul campo, richiami di prodotti o non conformità rilevati presso altri clienti.
6.5 Il Fornitore deve notificare in anticipo alla società qualsiasi modifica nella progettazione, nel processo di produzione, nel sito di produzione o nei fornitori critici. La Società si riserva il diritto di riqualificare il prodotto prima dell'accettazione.
6.6 In caso di non conformità: a) la società può rifiutare la consegna e restituirla a spese e rischio del fornitore; b) il fornitore deve analizzare la causa principale e fornire un rapporto sulle azioni correttive 8D entro dieci (10) giorni lavorativi; c) ripetute non conformità autorizzano l'azienda a sospendere o interrompere il rapporto commerciale.
6.7 Il Fornitore deve conservare i registri di qualità e produzione per un minimo di dieci (10) anni e metterli a disposizione dell'azienda su richiesta.

7. GARANZIA
7.1 Il fornitore garantisce che la merce è priva di difetti di materiale e lavorazione per ventiquattro (24) mesi dalla consegna.
7.2 Alla notifica del difetto, l'azienda può richiedere, a spese del fornitore: a) riparazione; b) sostituzione; o c) rimborso del prezzo di acquisto.
7.3 Le merci sostituite o riparate sono soggette a un nuovo periodo di garanzia di 24 mesi dall'accettazione.
7.4 L'accettazione della consegna o del pagamento non costituisce rinuncia ai diritti di garanzia.

8. OBSOLESCENZA E FINE DEL CICLO DI VITA
8.1 Il Fornitore deve notificare alla società con almeno dodici (12) mesi di anticipo l'interruzione o la fine del ciclo di vita del prodotto (EOL).
8.2 Il Fornitore offrirà un'opzione di «acquisto all'ultimo momento» per coprire le esigenze previste dell'azienda.
8.3 Il Fornitore fornirà assistenza nell'identificazione e nella qualificazione delle parti alternative.

9. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE
9.1 Il Fornitore è responsabile per tutti i danni causati da beni o servizi difettosi, compresi i costi di richiamo e sostituzione.
9.2 Il Fornitore deve mantenere un'adeguata assicurazione sulla responsabilità civile da prodotto e sulla responsabilità generale, fornendo certificati su richiesta.

10. RISERVATEZZA
10.1 Tutte le informazioni tecniche, commerciali e commerciali fornite dalla società sono riservate e non possono essere divulgate senza previo consenso scritto.
10.2 Gli obblighi di riservatezza sopravvivono alla risoluzione del contratto.

11. CONFORMITÀ
11.1 Il Fornitore deve rispettare tutte le leggi svizzere, UE e internazionali applicabili, comprese le normative sul lavoro, sulla sicurezza, sull'anticorruzione e sull'ambiente.
11.2 Il fornitore deve garantire che le merci siano prive di sostanze soggette a restrizioni e fornire dichiarazioni di conformità (RoHS, REACH, minerali di conflitto) su richiesta.
11.3 Il subappalto non è consentito senza previa approvazione scritta della Società.

12. PROTEZIONE DEI DATI
12.1 Se il fornitore elabora i dati personali per conto dell'azienda, deve rispettare la LPD e il GDPR svizzeri.
12.2 Il Fornitore deve implementare misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati.

13. CESSAZIONE
13.1 La Società può porre fine a qualsiasi PO, in tutto o in parte, con effetto immediato se:
a) Il fornitore non riesce a consegnare in tempo;
b) Il fornitore consegna ripetutamente merci difettose;
c) Il Fornitore viola le leggi o la riservatezza;
d) Il fornitore diventa insolvente.
13.2 In caso di risoluzione, la società può procurarsi beni/servizi sostitutivi a spese del fornitore.

14A CAUSA DI FORZA MAGGIORE
14.1 Nessuna delle parti sarà responsabile per il fallimento dovuto a eventi al di fuori del suo ragionevole controllo (disastri naturali, guerre, scioperi, pandemie, atti governativi).
14.2 La parte interessata deve avvisare l'altra entro cinque (5) giorni.
14.3 Se l'evento supera i trenta (30) giorni, la Società può risolvere il PO senza responsabilità.

15. REGISTRI E AUDIT
15.1 Il Fornitore deve conservare i relativi registri di qualità e conformità per almeno cinque (5) anni.
15.2 La Società si riserva il diritto di verificare tali registrazioni con ragionevole preavviso.
16. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
16.1 Le presenti Condizioni sono regolate dal diritto svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
16.2 La giurisdizione esclusiva è dei tribunali competenti di Zurigo, Svizzera.

17. VARIE
17.1 Nessuna rinuncia ai diritti è valida se non in forma scritta.
17.2 Se una clausola non è valida, il resto rimane effettivo.1
7.3 Le modifiche devono essere scritte e firmate da entrambe le parti.

Tutti meritano una casa intelligente.

Insieme a SMART PLACE, questo diventa realtà.